Sono molte le novità introdotte dal governo che riguardano la gestione IVA nel mondo dell’e-commerce.
Nel corso degli ultimi anni l’e-commerce ha preso piede in tutte le nazioni mondiali. Anche nel nostro paese è stato registrato un incremento di migliaia di piattaforme web adibite al commercio virtuale. In questo momento storico rappresenta anche una priorità per qualsiasi attività e non più un cosiddetto “piano B” o una vetrina per le aziende.
Come cambia quindi la parte fiscale di un e-commerce?
Dopo la riunione del 21 Febbraio è stato approvato un decreto legislativo che prevede alcune differenze bel settore del commercio elettronico.
Di seguito alcune precisazioni:
Le forme di commercio elettronico si distinguono in:
– Commercio elettronico diretto: si fa riferimento a transazioni avvenute online dove l’oggetto dell’acquisto è un bene immateriale ovvero un bene che non necessita di un supporto fisico per essere trasferito, ad esempio nei casi in cui si può usufruire del bene tramite il download (è il classico esempio di vendita di software senza alcun supporto fisico);
– Commercio elettronico indiretto: si tratta di operazioni di vendita di beni materiali laddove la transazione commerciale avviene per via telematica ma il cliente riceve fisicamente la merce a domicilio Nel caso in cui ci si riferisca al soggetto, si distingue tra:
– Business to business (B2B): si tratta di transazioni commerciali tra aziende;
– Business to consumer (B2C): è la forma più nota e riguarda la fornitura di beni e servizi direttamente all’utente finale;
– Consumer to consumer (C2C): in genere si tratta di siti di aste online o di mercatini on line, ambienti in cui gli utenti (privati) interagiscono direttamente tra loro limitandosi, il sito ospitante, il più delle volte a mettere in contatto venditori e acquirenti senza entrare nel processo della transazione economica. Apertura partita IVA All’atto dell’apertura della partita IVA, va compilato nei modelli AA7 o AA9 lo specifico riquadro “Attività di commercio elettronico” in cui vanno riportati i seguenti dati: 1) Indirizzo del sito Web: se si utilizza la rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica, nell’ambito della commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, appalti pubblici e ogni altra procedura di tipo commerciale, va indicato l’indirizzo del sito Web. Barrare la casella “PROPRIO” nel caso in cui si sia titolari di un sito Web autonomo. Barrare la casella “OSPITANTE” nel caso in cui ci si serva di un sito di terzi. 2) Internet Service Provider: va indicato il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet.
Apertura della Partita IVA:
All’atto dell’apertura della partita IVA, va compilato nei modelli AA7 o AA9 lo specifico riquadro “Attività di commercio elettronico” in cui vanno riportati i seguenti dati:
1) Indirizzo del sito Web: se si utilizza la rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica, nell’ambito della commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, appalti pubblici e ogni altra procedura di tipo commerciale, va indicato l’indirizzo del sito Web. Barrare la casella “PROPRIO” nel caso in cui si sia titolari di un sito Web autonomo. Barrare la casella “OSPITANTE” nel caso in cui ci si serva di un sito di terzi.
2) Internet Service Provider: va indicato il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet.
Soggetti interessati:
I prestatori “stabiliti” ai fini IVA in Italia nel momento effettuano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici (commercio elettronico diretto) nei confronti di privati (rapporti B2C) di altri Paesi della UE devono applicare l’IVA del Paese ove è residente il committente privato.
Invece, i soggetti privati italiani nel caso in cui acquistino tali servizi da altri soggetti UE o extra‐UE si vedono applicata sempre l’IVA nazionale pari al 22%.
Occorre effettuare la registrazione al MOSS che decorre dal 1° giorno del trimestre successivo a quello dell’opzione.
Adempimenti:
Dal punto di vista degli adempimenti, va ricordato che:
– con cadenza trimestrale va presentata una dichiarazione entro 20 giorni dalla fine del trimestre al quale si riferisce (il termine rimane invariato anche qualora cada nel fine settimana o in un giorno festivo). Le scadenze per presentare la dichiarazione sono, quindi, le seguenti: 20 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 20 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 20 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 20 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre;
– il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione è effettuato, in euro, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione, con le seguenti modalità:
– per gli operatori in regime UE, il versamento avviene con addebito, richiesto direttamente dal soggetto tramite il portale Moss, su conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, intestato all’operatore. Accedendo al portale Moss è possibile scegliere la dichiarazione per la quale effettuare il pagamento, indicarne l’importo e il codice IBAN del conto sul quale sarà eseguito l’addebito (tipo RID) dell’Iva dovuta;
– per gli operatori in regime non UE, il versamento avviene mediante bonifico in euro su un conto aperto presso la Banca d’Italia (Beneficiario: AGENZIA ENTRATE IVA MOSS, BIC: BITAITRRENT, IBAN: IT31A0100003245348200005875). Sul portale Moss sono disponibili i dati bancari relativi a tale conto. La causale del bonifico deve contenere il numero di riferimento
Di seguito, invece, le novità del 2021 in vigore dal primo Luglio:
Operazioni interessati | Sono interessate le vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire, rispettivamente, da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto da un Paese o territorio terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro.
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Semplificazioni | Per le microimprese di uno Stato membro che effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri entro la soglia dei 10 mila euro viene previsto che la prestazione IVA resta imponibile nello Stato di appartenenza e non più in quello di destinazione.
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Inoltre:
– tenuto conto che, dal 1° luglio 2021, l’IVA sarà dovuta per tutti i beni oggetto di importazione a prescindere dal loro valore, viene introdotto un regime speciale per semplificare la riscossione dell’imposta relativa alle vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a 150 euro; – viene introdotto un ulteriore regime che consente, ai fornitori italiani ed extra-UE, di dichiarare e pagare l’IVA all’importazione relativa ai beni di provenienza extracomunitaria di valore non superiore a 150 euro per conto degli acquirenti, a condizione che l’immissione in libera pratica sia effettuata nello stesso Stato membro in cui i beni sono consegnati a questi ultimi. Per le importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono del regime speciale devono presentare una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare dell’imposta riscossa per conto degli acquirenti, che deve essere versata mensilmente entro il termine di pagamento dei dazi all’importazione. Ai beni importati si applica l’aliquota IVA ordinaria, fermo restando che il cliente può optare per la procedura di importazione (art. 67 del D.P.R. n. 633/1972), avvalendosi dell’eventuale applicazione di un’aliquota ridotta.
Il MOSS viene esteso a tutte le tipologie di servizi verso consumatori finali, nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e a determinate vendite interne di beni facilitate dalle piattaforme on line.
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