Durc di congruità: controlli sul peso della manodopera

Per le ristrutturazioni di edifici civili, la percentuale minima di incidenza della manodopera sul valore totale del cantiere dovrà essere pari almeno al 22 per cento. Sotto questa soglia, scatteranno le verifiche e l’impresa potrà essere dichiarata irregolare.

Basta questo esempio a spiegare il funzionamento del nuovo Durc di congruità, il meccanismo che il ministero del Lavoro ha appena reso operativo, attraverso la pubblicazione di un decreto registrato dalla Corte dei conti.

Si tratta di un provvedimento anticipato da diversi atti: il decreto legge 76/2020 e l’accordo collettivo del 10 settembre 2020, che individua i nuovi indici di congruità, divisi per tipo di lavori e recepiti oggi dall’esecutivo. L’obiettivo è doppio: contrasto al lavoro nero e ai fenomeni di dumping contrattuale.

Il decreto agisce sui lavori pubblici, su quelli privati (solo sopra i 70mila euro), sui subappalti, ma anche in caso di lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione. E riguarda tutte le attività «direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile». Si parte dai lavori denunciati a partire da novembre 2021.

Il riferimento saranno i dati comunicati alla Cassa edile sul valore complessivo dell’opera e sul valore dei lavori edili previsti.

Prima del saldo finale dei lavori, l’impresa dovrà richiedere proprio alla Cassa edile l’attestazione di congruità della manodopera. Qualora non sia possibile rilasciarla, le difformità riscontrate saranno comunicate in maniera analitica all’impresa, con l’invito a regolarizzare la sua posizione entro quindici giorni. Scaduto questo termine, scatterà l’iscrizione nella Banca dati delle imprese irregolari.

Ci sono, però, delle clausole da considerare. Qualora lo scostamento dagli indici sia pari o inferiore al 5%, l’attestazione potrà essere rilasciata, «previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento». In alternativa,

l’impresa non congrua potrà dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, «mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa edile».

Fonte: “Il Sole 24 Ore”

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