Il lockdown è una causa di forza maggiore che giustifica la revisione degli accordi

Secondo il Tribunale di Venezia, la pandemia rappresenta una di quelle “cause di forza maggiore” non imputabile a chi paga un affitto per un esercizio commerciale.

Per il giudice, infatti, le ondate della pandemia e le varie restrizioni, possono essere considerate come alibi per poter chiedere la diminuzione del canone di affitto mensile.

Nella causa presa in esame dal Tribunale di Venezia, La conduttrice ha chiesto e ottenuto, con un provvedimento d’urgenza, una seconda chance di rinegoziare. Il canone dell’immobile è stato abbattuto fino al 75% per i periodi di chiusura totale dovuti alla zona rossa. Un taglio calibrato sui colori, da ottobre 2020, divenuto meno consistente per l’arancione e il giallo, fino al pagamento pieno con la riapertura.

Respinta la tesi della proprietà, secondo la quale il patto non poteva essere rivisto, anche in considerazione del fatto che l’uso del locale non era vincolato alla somministrazione di alimenti e bevande.

Nell’ordinanza viene chiarito che il contratto risente delle cause sopravvenute in grado di incidere sulle obbligazioni assunte.

Tra queste rientrano le disposizioni emergenziali – emanate anche dopo la sigla del primo accordo di riduzione – che hanno avuto «un tanto significativo quanto innegabile impatto negativo sul godimento dell’immobile locato». Tuttavia il tribunale si discosta parzialmente dalla quantificazione indicata dal conduttore ricordando che i «i canoni della solidarietà contrattuale fondati sulla buona fede, prescrivono di salvaguardare l’interesse altrui ma non fino al punto da subire un apprezzabile sacrificio personale ed economico».

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

28 − 20 =