Ammortamenti, si attende ancora la procedura definitiva
Ad oggi ancora la deduzione extracontabile degli ammortamenti non ha nessun tipo di istruzione chiara e definita da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il primo passo importante è quello di riuscire a capire se l’inserimento delle quote degli ammortamenti all’interno del modello redditi 2021, sia da considerarsi come un obbligo o semplicemente come una operazione facoltativa.
L’articolo 60 del Dl 110/2020 prevede che, per i soggetti che si avvalgono della facoltà di non stanziare gli ammortamenti, la deduzione è ammessa alle stesse condizioni e nei limiti di cui agli articoli 102, e seguenti del Tuir. Il dubbio è se la locuzione «è ammessa» vada interpretata come un onere da assolvere per ottenere la deduzione oppure come una semplice facoltà. Nel primo caso si sarebbe in presenza di fatto di una deduzione obbligatoria nel modello Redditi 2021. Nel secondo caso, le imprese potrebbero, in alternativa alla deduzione immediata, rinviarla al momento in cui gli ammortamenti transiteranno a conto economico.
Sempre in materia di ammortamenti, ha sollevato perplessità (si veda il Sole 24 Ore del 22 aprile 2021), come ricorda Assonime nella circolare 20 diffusa il 23 giugno, la risposta 279/2021. Secondo l’Agenzia, nel caso di ammortamenti dell’avviamento stanziati in misura inferiore a quella prevista dall’Oic 24 (ed anche a quella massima fiscale di 1/18), cui fa seguito la svalutazione dell’asset per correggere l’errore, la deduzione delle quote residue non può avvenire (come invece era ammesso pacificamente in passato: risoluzione 98/E/2013) con variazioni in diminuzione negli anni seguenti, richiedendosi la
presentazione di dichiarazioni integrative a favore (perdendo le deduzioni sugli anni già prescritti). La circolare Assonime si sofferma anche sulla risposta 342/2021 per sottolineare l’apertura delle Entrate sull’esercizio di deduzione delle perdite “automatiche” da minicrediti e da procedura concorsuale. Una volta verificatosi il presupposto, la deduzione può avvenire in uno qualsiasi degli anni successivi finché il credito non è cancellato e non invece, come da taluno sostenuto, soltanto in
quest’ultimo esercizio.